Polizia del fuoco
Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco nella costruzione sono regolate dalla legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 e dal relativo Regolamento di applicazione del 24 settembre 2002.
Per legge, in Ticino,
i pompieri non hanno compiti di polizia del fuoco. In qualità di autorità di protezione antincendio i Municipi vigilano sul rispetto delle prescrizioni di protezione antincendio.
Il Dipartimento del territorio è assistito nell’esecuzione dei compiti che la legge gli affida ed in particolare per ciò che concerne l’emanazione delle direttive tecniche complementari, da una Commissione cantonale per la protezione antincendio (CCPA) così composta:
– un rappresentante dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni;
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un rappresentante della Federazione Pompieri Ticino;
– un rappresentante della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana;
– un rappresentante dell’Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio;
– un rappresentante della Società Svizzera Specialisti per la Protezione antincendio e per la Sicurezza;
– un rappresentante designato dal Dipartimento delle finanze ed economia;
– due rappresentanti designati dal Dipartimento del territorio;
– due rappresentanti dei Comuni;
– un rappresentante della Conferenza delle associazioni tecniche del Canton Ticino (CAT).
In seduta plenaria la CCPA:
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designa al suo interno i rappresentanti cantonali nei gremi specialistici federali e intercantonali;
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costituisce una sottocommissione tecnica e una giuridica, nonché eventuali gruppi di lavoro su temi particolari;
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decide su tutte le questioni in materia di protezione antincendio di competenza cantonale che non sono espressamente attribuite alle sottocommissioni.
La sottocommissione tecnica della CCPA:
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promuove e coordina la formazione nell’ambito della protezione antincendio;
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formula pareri su questioni di natura tecnica attinenti alla protezione antincendio.
La sottocommissione giuridica della CCPA:
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emana direttive e raccomandazioni sentendo la sottocommissione tecnica;
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decide l’iscrizione dei tecnici riconosciuti ai sensi dell’art. 44bbis in un apposito elenco, cura la tenuta a giorno del medesimo e provvede alle necessarie pubblicazioni;
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coadiuva l’autorità cantonale nelle tematiche attinenti alla protezione antincendio e nei compiti di vigilanza di cui all’art. 48 della legge per quanto attiene la protezione antincendio.
Per maggiori informazioni
Dipartimento del territorio
Associazione degli Istituti cantonali di assicurazione antincendio